COME INZIARE UNA PRATICA DI NULLITA' MATRIMONIALE

Sotto la voce DOCUMENTAZIONE è possibile scaricare il modello per la richiesta di consulenza gratuita, al fine di verificare la possibilità di introdurre la causa di nullità del proprio matrimonio canonico.

Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo è competente a trattare le cause di nullità matrimoniale nei seguenti casi:

  1. quando il matrimonio è stato contratto nell’ambito del territorio delle Diocesi di Acerra, Aversa, Capua, Caserta, Ischia, Napoli, Pompei, Pozzuoli, Sorrento – Castellamare di Stabia;
  2. quando una delle parti ha il domicilio nell’ambito del territorio delle predette Diocesi.
  3. quando la maggior parte dei testimoni che dovranno essere ascoltati hanno il domicilio nell’ambito delle predette Diocesi.

Il procedimento per la declaratoria di nullità matrimoniale ha numerose peculiarità rispetto a cause analoghe trattate innanzi ad altri Tribunali.

La principale è quella per cui non è possibile dare inizio ad un processo di nullità matrimoniale se non si riscontra la possibilità concreta che quanto asserito da chi chiede di accertare la validità del proprio matrimonio abbia un fondamento giuridico, il fumus boni iuris (parvenza di buon diritto).

La presenza del fumus è una condizione indispensabile, senza la quale non è possibile dare inizio ad un procedimento di nullità matrimoniale.

L’esistenza del fumus viene verificata per ben due volte all’inizio della pratica, al momento del primo incontro con un Avvocato, ed in occasione dell’ammissione del ricorso introduttivo della causa (il libello) da parte del Presidente del Tribunale.

Il fedele che è interessato a cominciare una pratica di nullità matrimoniale preliminarmente dovrà incontrare un Avvocato scegliendolo tra: 

  1. Avvocati abilitati, che sono quelli che hanno ottenuto l’abilitazione al patrocinio presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo;
  2. Avvocati rotali,vale a dire Avvocati che, avendo ottenuto il titolo di studio superiore del diploma della Rota Romana, possono patrocinare presso qualsiasi Tribunale Ecclesiastico e in tutti i gradi di giudizio (primo grado – secondo grado – Tribunale Apostolico della Rota Romana).
  3. Patroni stabili, vale a dire di uno degli avvocati che svolgono la loro professione in modo stabile, quanto autonomo, presso il Tribunale. La parte assistita dal Patrono Stabile non è tenuta a pagare alcun onorario, poichè i Patroni stabili sono remunerati dal Tribunale stesso. Il Presidente del Tribunale assegna alle parti il Patrono Stabile secondo la disponibilità del servizio.

Terminata la consulenza e verificata la possibilità di cominciare la causa per la dichiarazione di nullità del matrimonio, la parte può dare mandato all’Avvocato prescelto.

COSTI

Al di là del fatto che si scelga un professionista di fiducia o un patrono stabile, si è comunque tenuti al pagamento delle spese di causa, che ammontano a € 525,00, mentre per gli onorari dei professionisti di fiducia la Conferenza Episcopale Italiana ha previsto specifiche tariffe.

TEMPI

Una pratica trattata in primo grado presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo ha una durata media compresa tra i dodici ed i diciotto mesi.